Scaduto il termine del 30 giugno per l’approvazione del rendiconto 2019 (come da proroga disposta dall’art. 107, comma 1, del DL n. 18/2020), l’ufficio finanziario è chiamato ad ulteriori importanti adempimenti.
In primo luogo, è necessario pubblicare, entro 10 giorni dall’approvazione, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, già approvate in un allegato al consuntivo e trasmetterlo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In secondo luogo, secondo quanto disposto dall’art. 233 comma 1 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto l’ente locale deve trasmettere, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, il conto della gestione che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri agenti contabili sono obbligati a rendere.
In terzo luogo, entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto, bisogna procedere all’invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico (solo per gli enti con una popolazione superiore a 5mila abitanti), allegati e piano degli indicatori. L’art. 9 del DL n. 113/2016 dispone, inoltre, che la mancata trasmissione sarà sanzionata, a partire dal 31 luglio 2020, con il divieto totale di assunzioni.
Una versione integrale e una versione semplificata del consuntivo e dell’eventuale rendiconto consolidato (comprensivi della gestione in capitoli) dovranno poi essere pubblicate sul sito internet dell’ente.
Ancora, entro 45 giorni dalla deliberazione del rendiconto, gli enti che sono in disavanzo da FCDE metodo ordinario 2019, devono approvare il piano di rientro, con atto di Consiglio, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione: la mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.