Proventi multe stradali utilizzabili per spese correnti correlate al potenziamento dei controlli
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti al Comune per le violazioni previste dal Codice della strada possono finanziare anche le spese correnti, relative alle attività di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc) e all’accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 85/2020/PAR del 25 giugno 2020.
L’art. 208 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede, com’è noto, un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti territoriali per le violazioni previste dallo stesso codice.
In particolare, secondo il comma 4 lett. b), una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata “b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12”.
Già in passato, la sez. reg. di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 274/2013/PAR del 3 luglio 2013, aveva affermato che “Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ‘anche’ mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo”.
Non risulta, dunque, di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. Si tratta, peraltro, di un orientamento da ultimo confermato dalla medesima sezione con deliberazione 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019.
In questo quadro spetterà al Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).
Nella medesima deliberazione n. 85/2020/PAR i giudici hanno anche evidenziato che detti proventi possono essere utilizzati anche per la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale: anche in questo caso, dunque, ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.