Una sola referenza bancaria può essere sufficiente a dimostrare la capacità economica e finanziaria
Anche quando il bando di gara richiede due dichiarazioni bancarie a supporto della capacità economica e finanziaria, l’allegazione di una sola referenza bancaria può essere ritenuta sufficiente allo scopo e non è legittimo, conseguentemente, l’esclusione del concorrente: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 18 giugno 2020, n. 687.
Tale conclusione è avvalorata, anzitutto, dal dato normativo: l’art. 86 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
In secondo luogo, le attestazioni bancarie risultano generiche e non impegnative per le banche che le rilasciano e perciò la presentazione di due referenze bancarie non fornisce alla stazione appaltante maggiori garanzie rispetto all’esibizione di una sola referenza bancaria.
Infine, non può escludersi a priori che una ditta intrattenga rapporti con un solo istituto di credito, per cui in tal caso l’offerente non può fare altro che presentare una sola referenza bancaria e la stazione appaltante non può escluderlo dalla gara sempreché sia alternativamente dimostrato, mediante l’esibizione di una documentazione equivalente, il possesso di un’adeguata struttura economico-finanziaria che consente al partecipante di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V sent. 13 febbraio 2017, n. 598).