L’importanza del fondo perdite società partecipate
Segnaliamo la recente delib. n. 40/2020/PRSP della Corte dei Conti, sez. reg. contr. per le Marche, in materia di fondo perdite società partecipate.
Come ricordato dai giudici contabili, l’art. 21 del Decreto Legislativa n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), prescrive che, nel caso in cui società partecipate da amministrazioni locali comprese nel c.d. elenco ISTAT (art. 1 comma 3 Legge n. 196/2009) presentino un risultato di esercizio negativo, le PP.AA. socie che adottano la contabilità finanziaria devono accantonare nel bilancio dell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
A tale riguardo, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2015/INPR, recante “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2015)”, aveva già evidenziato l’importanza di detto accantonamento al fine di salvaguardare gli equilibri presenti e futuri del bilancio e verificare l’effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari, nell’ottica “della progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti”.
La deliberazione aveva, altresì, evidenziato come detta esigenza sia “particolarmente sentita in relazione all’ambito del consolidamento, che comprende un universo vasto, costituito dagli enti strumentali, dai semplici organismi (tra cui le gestioni fuori bilancio, a norma dell’art. 1, co. 2), dalle aziende, dalle società controllate e da quelle partecipate (artt. da 11-ter a 11-quinquies, d.lgs. n. 118/2011, riformato)”.