Legittima la riduzione forfettaria delle propine per gli avvocanti interni dell’Ente
Deve ritenersi legittima la previsione regolamentare comunale che dispone, nell’ipotesi di provvedimenti favorevoli all’ente che pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall’Amministrazione, la riduzione forfettaria del 10% dei compensi liquidati da corrispondere ai professionisti dell’Avvocatura interna: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 15 giugno 2020, n. 622.
Secondo i giudici, la riduzione del 10% della quota variabile della retribuzione (c.d. propine) prevista per l’ipotesi riferita non costituisce alcuna mortificazione della dignità e decoro della funzione degli avvocati ma appare, al contrario, del tutto in linea con la politica di contenimento della spesa pubblica prevista dall’art. 9 del DL n. 90/14 (convertito con la Legge n. 114/14), la quale ha previsto, per gli Avvocati dello Stato, una riduzione forfettaria di tali somme del 50%.
Su tale aspetto, può essere utile ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi proprio su tale riduzione, ha affermato che “Le limitazioni e decurtazioni imposte dalla normativa censurata trovano una incontroversa ratio nelle già evidenziate esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, maturate in un contesto di necessità e urgenza quale quello indotto dalla grave crisi finanziaria nel cui ambito è intervenuta la novella in contestazione. Assume rilievo anche il settore sul quale le norme in oggetto hanno inciso, quello del lavoro nella pubblica amministrazione, che integra una delle più significative voci di spesa pubblica. Né va trascurato, del resto, che il contenimento del costo del lavoro pubblico entro i vincoli di bilancio costituisce uno degli obiettivi strutturali della relativa disciplina così come reso evidente dal tenore letterale dell’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001. In questo contesto di riferimento, in più occasioni questa Corte ha ritenuto non arbitrarie e irragionevoli misure normative dirette a incidere sulla spesa del personale della pubblica amministrazione anche quando l’intervento contestato incideva su diritti maturati nel settore del lavoro pubblico” (sent. n. 236/17).
Dunque, se la decurtazione del compenso variabile – in caso di sentenze favorevoli all’ente, con condanna della parte soccombente – in misura pari al 50% è stata ritenuta costituzionalmente legittima, a maggior ragione deve ritenersi legittima una riduzione del 10%, in applicazione del noto brocardo latino “plus semper in se continet quod est minus”.