La verifica dell’anomalia è di competenza del RUP e non della commissione di gara
Il sub-procedimento di anomalia è di competenza del RUP e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 5 giugno 2020, n. 3602, a conferma di un consolidato orientamento (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 novembre 2019, n. 7805; sent. 24 luglio 2017, n. 3646).
In questo senso sono anche le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevedono che – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) – la verifica “è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice” (punto 5.3).
Ove il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta, può senza dubbio chiedere l’ausilio di un tecnico esterno o avvalersi della Commissione; in ogni caso, rimane in capo al RUP la competenza alla decisione finale.