DURC on line: riprende l’ordinaria operatività
Con il messaggio n. 2510 del 18 giugno, l’INPS ha evidenziato che la proroga di validità del DURC on line prevista dall’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Conseguentemente, “a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016”.
Ricordiamo che l’art. 7 comma 2 del citato D.M. 30 gennaio 2015 prevede il termine di 120 giorni per la validità del DURC on line, decorrente dalla data di effettuazione della verifica.
Il messaggio INPS, inoltre, ha ribadito che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’art. 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.