Legittima la previsione di sigillatura e controfirma delle buste di gara
Rientra nel potere dell’amministrazione fissare le regole di svolgimento della gara pubblica, comprese quelle che attengono alle modalità di presentazione delle offerte, e tale potere sfugge al sindacato giurisdizionale, salva la sua manifesta irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità, che non sussistono nel caso in cui sia per essa richiesta una doppia formalità, e cioè la sigillatura del plico e la controfirma sui lembi di chiusura: è quanto affermato dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 17 giugno 2020, n. 407.
Secondo i giudici, tale doppia previsione è finalizzata ad un duplice scopo:
- evitare il rischio della manomissione del plico e dell’alterazione del suo contenuto, garanzia alla quale è preposta la sigillatura;
- garantire la effettiva provenienza del plico e dell’offerta, garanzia cui è preposta la controfirma sui lembi di chiusura.
Si tratta, peraltro, di adempimenti non particolarmente onerosi ma, al contrario, adottabili da qualsiasi operatore economico interessato tramite l’ordinaria diligenza.
Conseguentemente, se il bando prevede espressamente tale doppia formalità a pena di esclusione, deve considerarsi legittimo il provvedimento di esclusione del concorrente che si è limitato a presentare l’offerta in busta chiusa, senza la controfirma sul lembo di chiusura.