La tariffa integrata ambientale (TIA 2), prevista dall’art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, deve considerarsi il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti e non un tributo, con la conseguenza che la medesima è assoggettata ad IVA: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con la sent. 7 maggio 2020, n. 8631, confermando l’orientamento già espresso dagli Ermellini in precedenti occasioni (cfr., ad esempio, sez. III civ., ord. 21 giugno 2018, n. 16332).
La natura di corrispettivo è legata alla circostanza che la TIA 2 è dovuta solo in caso di effettiva produzione di rifiuti.
Secondo i giudici, viceversa, la precedente tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA 1), disciplinata dal Decreto Legislativo n. 22/1997, ha natura tributaria, il cui presupposto applicativo è dato dalla mera occupazione o detenzione di locali ed aree; in quanto tale, è dovuta anche in assenza di produzione di rifiuti e non è assoggettata ad IVA.