L’operatore economico che non dichiara una condanna astrattamente rilevante ai fini della valutazione della propria affidabilità professionale non può invocare il soccorso istruttorio per completare la dichiarazione: è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 17 giugno 2020, n. 349; ed infatti, il soccorso in discorso è di ausilio nel chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara ma non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti.
Secondo i giudici, rientra nel concetto di “grave illecito professionale” qualunque condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, che si riveli contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa, e che risulti in grado di mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico.
In sede di dichiarazione circa i “gravi illeciti professionali” non è configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scelta circa i fatti da indicare, sussistendo, al contrario, un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza.