La delibera di Giunta Comunale priva del parere di regolarità previsto dall’art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) non può considerarsi illegittima: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, nella sent. 16 giugno 2020, n. 1056.
I giudici hanno ribadito che la disposizione di cui all’art. 49 citato (“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile” – comma 1) ha l’unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni e che l’omissione del parere non incide sulla validità delle deliberazioni stesse, rappresentando al più una mera irregolarità.
Si tratta di un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 21 agosto 2009, n. 5012: in detta occasione i giudici di Palazzo Spada avevano affermato che “il parere del responsabile non è richiesto a pena di validità” e che “la delibera deve considerarsi valida anche in assenza del parere”.