Con comunicato del Presidente del 27 maggio 2020, pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 12 giugno, l’ANAC ha ricordato che i buoni per la spesa alimentare, previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, erogati a causa dell’emergenza COVID-19, sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” previsti dall’art. 26 del D. lgs. 33/2013: si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria.
Di conseguenza, i Comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, comma 1) sul sito web, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati dai Comuni (art. 26, comma 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.
Si ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, comma 4).
I Comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza. Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, l’ANAC ha evidenziato che l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un collegamento ipertestuale alla home-page o pagina web ove risultano eventualmente già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013 (cfr. art. 6).
Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva la facoltà dei Comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi commerciali presso cui spenderli.
Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020 (art. 103, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), l’Autorità ha invitato i Comuni a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.