Segnaliamo la recente delibera ANAC n. 453 del 27 maggio 2020 in materia di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: secondo l’Autorità, non è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) il conferimento di detto incarico ad un funzionario comunale, avvocato, inquadrato quale categoria D, che non ricopre posizione apicale né svolge funzioni dirigenziali, in presenza di altri dirigenti dell’Ente (nel caso specifico, ben otto).
Le motivazioni della scelta effettuata dall’Ente erano state ricondotte alla necessità di individuare un soggetto non coinvolto nella diretta gestione dei fondi comunitari che avevano interessato una larga parte degli uffici e alla circostanza che il segretario già ricopriva numerosi incarichi e conseguenti responsabilità.
Tre sono gli elementi di perplessità sulla scelta del Comune evidenziati dall’Autorità.
Il primo è dato proprio dalla qualità di avvocato del funzionario scelto per tale incarico: come già affermato in passato (cfr. delibera ANAC n. 841/2018), pur non essendoci una espressa previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, è possibile desumere l’inopportunità di tale nomina dalla circostanza che gli avvocati devono godere del fondamentale requisito dell’esclusività delle funzioni legate all’attività forense; inoltre, ricoprendo detto avvocato, nel caso specifico, una posizione subordinata al segretario all’interno della struttura amministrativa, potrebbero risultare minate l’autorevolezza e l’autonomia del ruolo e della funzione di RPCT.
Il secondo elemento riguarda la posizione del segretario comunale, figura che è destinata “naturalmente” a ricoprire il ruolo di RPCT negli enti locali, trovando fondamento tale scelta nelle funzioni che egli svolge e individuate dall’art. 97 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che si sostanziano in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Secondo l’ANAC, la circostanza che il segretario ricopre già ulteriori incarichi e responsabilità nell’Ente non è sufficiente a giustificare la decisione di non affidare a detto soggetto l’incarico in discorso.
Infine, secondo l’Autorità, essendo presenti altri otto dirigenti nel Comune, non è da escludere la possibilità di individuare uno dei medesimi per il ruolo di RPCT, non coinvolto nella gestione dei fondi comunitari, magari con l’affiancamento di una struttura di supporto.