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Decreto Scuola: i nuovi poteri dei Sindaci in materia di edilizia scolastica

Fra le norme del Decreto Scuola (DL 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41), segnaliamo l’art. 7 ter, di particolare interesse per i Comuni: la disposizione, infatti, fino al 31 dicembre 2020, introduce a favore dei Sindaci una serie di poteri nella delicata materia dell’edilizia scolastica, allo scopo di garantire la rapida esecuzione degli interventi.

I Sindaci, in particolare, agirano nella veste di Commissari Straordinari e potranno:

  • assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
  • provvedere all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.

L’approvazione dei progetti sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per:

  • quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni (in luogo dei canonici 90), trascorsi i quali opererà il c.d. silenzio-assenso;
  • quelli di tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

I Sindaci assumeranno le funzioni di stazione appaltante e opereranno in deroga al Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea; in particolare, le deroghe al Codice riguarderanno i seguenti articoli:

  • 32 commi 8, 9, 11 e 12, con la conseguenza che non bisognerà rispettare alcun termine decorrente dall’efficacia dell’aggiudicazione prima di procedere alla stipula dei contratti d’appalto, né vi sarà obbligo del rispetto di tutti i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori; i contratti possono essere inoltre stipulati anche in pendenza di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale istanza cautelare anche in pendenza degli esiti dei controlli successivi;
  • 33, comma 1, per cui si procederà alla stipula del contratto anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attendere l’approvazione formale della stessa; i contratti così stipulati sono sottoposti a condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga documentazione interdittiva in base ad accertamenti antimafia;
  • 37, per cui viene ribadita la deroga all’obbligo di aggregazione dei Comuni non Capoluogo nonché di ricorso a Centrali Uniche di Committenza;
  • 60, con la conseguenza che, nei casi di procedure aperte per affidamenti di appalti fino alla soglia comunitaria (€ 5.350.000 per i lavori), il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla trasmissione del bando di gara;
  • 77 e 78, per cui non vi è obbligo di nominare una Commissione di soli esperti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa né di utilizzare l’Albo dei Commissari ANAC, peraltro già oggetto di autonoma sospensione;
  • 95, comma 3, con la conseguenza è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in deroga a quanto prevede il codice appalti in materia.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi in discorso, i Sindaci potranno provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il verbale, redatto con tali modalità, ha valenza di atto impositivo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

Ancora, ma non meno importante, i Sindaci dovranno:

  • vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto del cronoprogramma dei lavori;
  • promuovere accordi di programma e conferenze di servizi, o partecipare alle stesse attraverso un proprio delegato;
  • invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati in caso si ravvisino le necessità;

promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse