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Scavalco condiviso: le precisazioni della Corte dei Conti

Lo scavalco condiviso è un istituto previsto dall’art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, secondo cui gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Sull’argomento è intervenuta recentemente la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 10 del 19 maggio 2020, fornendo una serie di chiarimenti, utili a meglio definire i contorni di uno strumento che coniuga temporaneità della condivisione del dipendente fra più enti, flessibilità operativa ed economicità nella gestione delle risorse.

In sintesi, è stato precisato che nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell’ipotesi del “comando”, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale; ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definita la modalità di ripartizione del carico finanziario. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Pertanto, quand’anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l’ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.