FCDE: illegittimo escludere dal calcolo il recupero evasione ICI tramite avvisi e ruoli
I principi contabili applicati 3.3 e 3.7.6 dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per le entrate accertate e relative a obbligazioni scadute nel caso in cui la lotta all’evasione sia attuata con l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento ovvero di ruoli e di liste di carico: di conseguenza, come evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Basilicata, nella delib. n. 35/2020/PRSP, è illegittimo non considerare la voce relativa al recupero evasione ICI attuata tramite le suddette modalità nel calcolo relativo alla quantificazione del FCDE.
È vero, infatti, che la normativa rimetta all’Ente locale la valutazione circa la dubbia esigibilità dei crediti, con adeguata motivazione da inserire nella nota integrativa al bilancio (principio contabile applicato 3.3 dell’Allegato 4/2); tuttavia, dinanzi ad una precisa indicazione normativa, quale quella relativa alla lotta all’evasione e alle modalità di calcolo delle somme conseguenti, non è consentito non tenerne conto nelle valutazioni circa la difficile esazione dei relativi crediti, altrimenti viene intaccata la funzione strategica del FCDE, ossia quella di scongiurare che le entrate di difficile escussione determinino un incremento non sostenibile dei margini di spesa.
È questa, infatti, la ratio delle previsioni normative che impongono l’obbligo di congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione aventi a oggetto i crediti di difficile riscossione, in considerazione del fatto che verrebbero pregiudicati gli equilibri di bilancio qualora gli impegni di spesa siano stati assunti a fronte di entrate incerte.
Il Fondo è, quindi, un istituto prudenziale che mira a garantire l’effettiva sostenibilità delle spese sia nella fase di programmazione (nel bilancio preventivo) sia nel rendiconto della gestione, assumendo in quest’ultimo un duplice effetto: diminuire la spesa autorizzabile nell’esercizio successivo attraverso la quantificazione dell’avanzo/disavanzo da applicare al bilancio di previsione; creare una riserva in grado di rendere neutro, in futuro, l’eventuale stralcio di residui attivi inesigibili (sez. contr. reg. Lombardia, delib. n. 145/2019/PRSE; sez. contr. reg. Campania, delib. n. 196/2019/PRSE; sez. reg. contr. Umbria, delib. n. 5/2020/PRSP).