È illegittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore che non contiene i motivi che hanno determinato la decisione: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 25 maggio 2020, n. 1966.
In giurisprudenza, come è noto, è pacifico il principio in base al quale la legge non pone vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore; spetta, infatti, al Sindaco il potere di effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa da porre a base della decisione, che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’amministrazione locale, sia di valutazione afferenti all’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 209/2007; TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 111/2014).
Nonostante il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, in ogni caso, non è possibile omettere il riferimento alle ragioni logico-giuridiche che lo devono motivare; infatti, il provvedimento di revoca è un esempio di atto amministrativo (e non di atto politico), con la conseguenza che detto provvedimento è assoggetto all’obbligo di motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990.