Segnaliamo la recente delib. n. 123/2020/PAR della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Calabria, depositata lo scorso 26 maggio 2020, in materia di copertura della spesa del trasporto scolastico, che ha ribadito i principi già espressi dalla Sezione Autonomie con la delib. n. 25/2019:
- gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possano dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza;
- fermi restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio possa anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.
Ricordiamo che l’orientamento indicato ha trovato conferma normativa nel D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito con modificazioni in legge n. 159 del 20 dicembre 2019, che, all’art. 3, comma 2, ha disposto quanto segue: “2. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”