Firma della relazione di fine mandato nel caso del Sindaco dimissionario
Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio per dimissioni del Sindaco, la relazione di fine mandato deve essere firmata dal Sindaco e non dal Commissario subentrante: è quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Calabria, nella delib. n. 95/2020/PAR del 12 maggio 2020.
I giudici contabili, riprendendo quanto già affermato dalla sez. Autonomie della Corte con la delib. n. 15/2015, hanno osservato che tale adempimento, anche nel caso di scioglimento anticipato dell’Ente, non può che spettare comunque al Sindaco (o al Presidente della Provincia), alla luce dell’art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo n. 149/2011, secondo il quale “In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni”. Ed infatti, tale comma deve essere posto in relazione con i precedenti, dalla lettura dei quali è facilmente desumibile che la relazione di fine mandato costituisca atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, visto che vengono previsti in maniera precisa i termini e le modalità per l’adempimento (compresa la pubblicazione), il ruolo del Sindaco, del responsabile dell’ufficio finanziario e quello dell’organo di revisione.
Infine, è utile evidenziare che la sanzione in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato sono proprio in capo al Sindaco, che subisce una decurtazione della propria indennità: si tratta di un dato di fatto che rafforza la tesi sostenuta dai giudici.