Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio per dimissioni del Sindaco, la relazione di fine mandato deve essere firmata dal Sindaco e non dal Commissario subentrante: è quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Calabria, nella delib. n. 95/2020/PAR del 12 maggio 2020.
I giudici contabili, riprendendo quanto già affermato dalla sez. Autonomie della Corte con la delib. n. 15/2015, hanno osservato che tale adempimento, anche nel caso di scioglimento anticipato dell’Ente, non può che spettare comunque al Sindaco (o al Presidente della Provincia), alla luce dell’art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo n. 149/2011, secondo il quale “In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni”. Ed infatti, tale comma deve essere posto in relazione con i precedenti, dalla lettura dei quali è facilmente desumibile che la relazione di fine mandato costituisca atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, visto che vengono previsti in maniera precisa i termini e le modalità per l’adempimento (compresa la pubblicazione), il ruolo del Sindaco, del responsabile dell’ufficio finanziario e quello dell’organo di revisione.
Infine, è utile evidenziare che la sanzione in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato sono proprio in capo al Sindaco, che subisce una decurtazione della propria indennità: si tratta di un dato di fatto che rafforza la tesi sostenuta dai giudici.