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Recupero somme indebitamente erogate al dipendente: le novità del Decreto Rilancio

L’art. 150 comma 1 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 34) ha inserito all’art. 10 del TUIR (DPR n. 917/1986) il comma 2 bis, secondo cui le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili.

La norma riprende l’orientamento della giurisprudenza (ad es., Cassazione, sez. lav., sent. 27 luglio 2018, n. 19735) secondo cui non è possibile, nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate al dipendente, una restituzione al lordo, potendosi ammettere il diritto del datore alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d’imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore.

Il comma 2 dell’art. 150 dispone che, ai sostituti d’imposta ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione.

Le nuove norme si applicano, come previsto dal comma 3 del citato art. 150, alle somme restituite dal 1° gennaio 2020; sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 marzo 2020.