Per tamponare la riduzione delle entrate in capo agli EE.LL. derivante dall’emergenza epidemiologica in corso, l’art. 106 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per l’anno 2020, un fondo di liquidità destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali.
Istituito presso il Ministero dell’Interno, il fondo ha una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi a favore dei Comuni e mezzo miliardo a favore di Province e Città metropolitane.
Entro il 10 luglio, con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, saranno individuati i criteri di riparto tra gli enti, sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
In attesa del suddetto decreto, è prevista, entro fine maggio, una prima erogazione del 30% del fondo a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai Titoli I e III, come risultato dal SIOPE; a seguito della verifica del consuntivo delle minori entrate e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari fra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero fra i due comparti, mediante apposite rimodulazione dell’importo.