COVID-19: facoltà di differimento termine acconto IMU 2020
In materia di IMU, l’art. 1 comma 777 della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, “stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.
Tale facoltà può sicuramente essere applicata in questa fase di emergenza epidemiologica, per consentire ai contribuenti che maggiormente hanno registrato difficoltà economiche di godere di un maggior lasso temporale per provvedere al pagamento dell’acconto IMU 2020, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno.
Il Consiglio Comunale, perciò, con proprio delibera, può introdurre la facoltà, evidentemente eccezionale e valida solo per l’acconto IMU 2020, di posticipare il pagamento ad altra data (ad esempio, il 15 ottobre), senza sanzioni ed interessi, per quei contribuenti che attestino le difficoltà economiche legate all’emergenza sanitaria da COVID-19; sarà necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), trattandosi di delibera che interviene sull’applicazione di normativa inerente i tributi locali.
La delibera dovrà motivare facendo perno su due elementi principali: la facoltà riconosciuta ai Comuni nel disciplinare determinati aspetti dei tributi locali e l’opportunità di venire incontro alle legittime esigenze di quei contribuenti che maggiormente hanno subìto gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso.
Lo spostamento infra-annuale non determinerà particolari problematiche al Comune in termini finanziari.
La delibera, in ogni caso, non potrà occuparsi degli operatori economici per i quali l’art. 117 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 34) ha previsto l’abolizione della prima rata dell’IMU 2020 per gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);
- degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.