L’art. 153 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 27) prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle PP.AA. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data del 19 maggio 2020, l’Agente della riscossione non aveva ancora notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; in assenza di detta notifica, perciò, le PP.AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento in favore del beneficiario.