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Decreto Rilancio: per i lavori pubblici anticipazione fino al 30%

L’art. 207 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 34) interviene anche sull’anticipazione finanziaria che, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici possono richiedere alla stazione appaltante.

In sintesi, il comma 1 prevede l’aumento fino al 30% dell’anticipazione in discorso, rispetto al limite ordinario del 20% previsto dal Codice; tale novità vale per le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data del 19 maggio 2020, nonché  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021.

Il comma 2 prevede che, al di fuori dell’ipotesi di cui al comma precedente, le stazioni appaltanti possano riconoscere un’anticipazione fino al 30% del prezzo, anche a favore di appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione o che abbiano iniziato i lavori senza usufruire dell’anticipazione.

In entrambe le ipotesi, l’anticipazione deve rispettare i limiti delle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Ricordiamo, infine, che l’art. 35 comma 18 del Codice subordina l’anticipazione alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dell’opera.