Decreto Rilancio: proroghe di interesse per gli EE.LL.

Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) dispone una serie di proroghe per alcuni importanti adempimenti degli EE.LL.

L’art. 110 sposta al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019.

L’art. 138 prevede il termine del 31 luglio 2020 per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, allineando la scadenza con quella relativa al bilancio di previsione 2020-2022.

L’art. 114 concede maggior tempo ai Comuni per la stabilizzazione dei contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche previsti dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019); ed infatti:

  • l’inizio dei lavori potrà avvenire entro il 15 luglio (in precedenza, il termine era il 15 maggio);
  • la revoca dei contributi per mancato avvio potrà essere disposta entro il 30 agosto (in precedenza, il termine era il 15 giugno);
  • entro il 15 novembre (in luogo dell’originario termine fissato al 15 ottobre) i Comuni beneficiari delle somme revocate ad altri enti inadempienti potranno avviare i lavori.

Ricordiamo, ancora, che l’art. 143 ha disposto il rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: la disposizione non troverà applicazione nel 2020 (come previsto originariamente) ma sarà operativa per le fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio.

 

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