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Appalti: anche gli enti del c.d. terzo settore sono operatori economici

È fisiologico che l’ente locale entri in rapporto con gli operatori economici per l’acquisizione di beni, forniture e sevizi funzionali all’espletamento delle funzioni proprie; proprio per tale motivo, è importante evidenziare che la nozione di operatore economico nel tempo si è ampliata, ricomprendendo altri soggetti che, a prima vista, potrebbero non sembrare rientrare nel concetto di classica attività di impresa.

Su tale aspetto il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 12 maggio 2020, n. 311, ha ricordato che, alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici” (vedi Consiglio di Stato, sez. III, sent. 15 gennaio 2016, n. 116; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 18 marzo 2015, n. 1611).

Conseguentemente, possono partecipare alle gare pubbliche anche gli enti del c.d. terzo settore (vedi Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614), tenuto conto del principio di “neutralità” della forma giuridica vigente in materia, finalizzato a rendere più ampia possibile la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (vedi Corte di Giustizia Europea ord. 4/10/2012 n. 502/11; Considerando n. 14 della Direttiva 2014/24/UE: “la nozione di “operatori economici” dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare”, ovvero quello dell’art. 3 comma 1 lettera p) del D. Lgs 50/2016).

A titolo esemplificativo, nella sentenza segnalata, i giudici bolognesi hanno ritenuto legittima la partecipazione ad una gara di appalto per l’affidamento di un servizio contabile-fiscale da parte di una cooperativa, non essendo d’ostacolo lo scopo mutualistico (ex art. 2511 c.c.) di tale tipologia di ente.