Transazione non economicamente conveniente: responsabilità erariale
La scelta di un ente pubblico di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della cura concreta dell’interesse dell’Ente, soprattutto in termini di convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali: è quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, nel parere n. 65 del 14 maggio 2020, in continuità con un consolidato orientamento espresso, ad esempio, nella delib. n. 108/2018/PAR della medesima sezione e nella delib. n. 344/2013/PAR della sez. reg. contr. Piemonte).
I giudici contabili, pur ritenendo inammissibile la richiesta di parere, hanno chiarito che sarà foriera di potenziale responsabilità erariale una transazione che abbia ad oggetto, a titolo esemplificativo, una pretesa, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, manifestamente infondata, oppure una transazione riguardante un credito prescritto o, ancora, una transazione caratterizzata da condizioni manifestamente svantaggiose per l’Amministrazione.
È stato, altresì, evidenziato che se a transigere è un soggetto pubblico i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi), a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico non gode dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma deve pur sempre avere come parametro l’equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione. Ciò in considerazione nel necessario rispetto di regole che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (sent. Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 196/2019).