Come è noto, l’art. 57-quater, comma 1, del DL n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019) ha inserito il comma 8 bis all’art. 82 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in forza del quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
Su tale aspetto è intervenuta la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, con la delib. n. 67/2020, depositata lo scorso 14 maggio, alla quale si era rivolta un Comune, chiedendo di chiarire circa l’automaticità dell’incremento ovvero la necessità di apposita delibera dell’ente.
Secondo i giudici, l’incremento non opera ex lege, ma richiede una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo; difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa un tetto massimo “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, induce a ritenere indispensabile una previa delibera del Comune di individuazione dell’entità dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo necessarie.
I giudici, infine, hanno anche evidenziato che la norma in discorso valorizza l’autonomia l’ente, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento e, al contempo, richiede necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria.