Covid-19: il dipendente pubblico deve segnalare al proprio ente i contatti con soggetti a rischio
Come è noto, in base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Per quanto attiene i dipendenti pubblici, la Direttiva n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha specificato che, in base a tale obbligo, il dipendente pubblico (e chi opera a vario titolo presso la P.A.) deve segnalare all’amministrazione di provenire o aver avuto contatti con chi proviene da un’area a rischio.
Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).
Secondo il Garante della privacy, in ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19 e l’ente deve astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata (https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#entilocali).