Numerose sono le novità di interesse per gli EE.LL. nella bozza del Decreto Rilancio, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In attesa di verificare il testo definitivo del Decreto, segnaliamo l’art. 122 che interviene sulla rinegoziazione dei mutui, disponendo che, proprio in ragione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020 gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Si andrebbe a superare, in questo modo, la necessità di una delibera di Consiglio, prevista nella circ. n 1300/2020 della Cassa Depositi e Prestiti.
Inoltre, per la medesima eccezionalità della situazione sanitaria in corso, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204 comma 2 del TUEL (che prevede la forma pubblica per la stipula e la necessaria presenza di una serie di clausole e condizioni), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Le sospensioni in discorso non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
Per quanto ovvio, ribadiamo che il testo del Decreto non è ancora ufficiale e bisognerà attendere la pubblicazione della versione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale per l’operatività delle nuove disposizioni.