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Non dovuto il corrispettivo per il servizio di depurazione se l‘impianto non funziona

L’utente non è tenuto a corrispondere la relativa quota della tariffa se l’impianto di depurazione è esistente ma non funzionante: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., nella sent. 7947 del 20 aprile 2020.

Secondo i giudici, infatti, la debenza del corrispettivo deve essere esclusa in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019).

Ricordiamo che già in passato la Corte aveva precisato che, “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (sez. III civ., sent. 4 giugno 2013, n. 14042); trattandosi, perciò, di un corrispettivo e non di una tassa, in assenza del servizio il pagamento correlato non è dovuto.