Il contributo per il rilascio del permesso di costruire nella contabilità finanziaria

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire (art. 16 del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001) prevede due componenti:

  • gli oneri di urbanizzazione, immediatamente esigibili e rateizzabili su richiesta del privato ed eventualmente assistiti da fideiussione a favore del Comune;
  • il costo di costruzione, esigibile nel corso dell’opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione.

La gestione di tali voci nei termini della contabilità finanziaria è chiarita dal par. 3.11 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011:

  • l’importo relativo agli oneri di urbanizzazione è accertato e imputato nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso;
  • l’importo relativo al costo di costruzione, è accertato a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputato all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota.

 

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