Sospensione canoni settore sportivo prevista dal Decreto Cura Italia e conseguenze per il Comune
L’art. 95 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha disposto un’agevolazione per i versamenti dei canoni per il settore sportivo: in sintesi, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
Di conseguenza, i canoni sospesi potranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure potranno essere oggetto di rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di interessi o sanzioni.
La disposizione interessa anche gli Enti Locali che hanno dato in concessione gli impianti sportivi di proprietà (ricordiamo, per inciso, che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 826 c.c., u.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo). Ed infatti, a differenza della sospensione fino a maggio del versamento dei canoni, che opera direttamente per espressa previsione normativa e, conseguentemente, non richiede alcun comportamento da parte dell’interessato, la rateizzazione deve essere richiesta dal concessionario e oggetto di accordo tra quest’ultimo e l’ente locale.
Nell’ambito di un corretto rapporto fra concedente e concessionario, perciò, può essere utile un’attività di informazione da parte degli uffici comunali (segnatamente, ufficio patrimonio o ufficio tecnico, secondo l’organizzazione dell’ente) a favore dei concessionari, propedeutica al successivo accordo integrativo all’originario provvedimento di concessione in merito alla rateizzazione dei canoni sospesi.
Tenuto conto che la norma indica il termine massimo di 5 rate, l’accordo di rateizzazione, stipulato entro giugno e che preveda il pagamento dell’ultima rata entro ottobre, non comporterà effetti finanziari negativi rispetto al totale dell’entrata annuale prevista.