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Rinegoziazioni CDP 2020: è il Consiglio Comunale a decidere

La rinegoziazione dei mutui CDP, avviata dallo scorso 6 maggio, rientra nelle attribuzioni del Consiglio e non è sufficiente una delibera di Giunta: ed infatti, l’art. 42 comma 2 lett. h) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riserva proprio al Consiglio competenza alla contrazione di mutui.

Di tale dato normativo prende atto la Cassa Depositi e Prestiti che, nelle FAQ pubblicate in questi giorni (https://cdp.it/sitointernet/it/faq_pubblica_amministrazione.page), precisa che la rinegoziazione richiede una delibera di Consiglio Comunale, i cui estremi devono essere indicati nella determina a contrattare.

L’organo consiliare è chiamato a valutare anche la convenienza dell’operazione; a tal proposito, ricordiamo che la durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata) e che sarà necessario pagare:

  • al 31 luglio 2020, la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti ante rinegoziazione;
  • al 31 dicembre 2020, la rata comprensiva di una quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020, e di una quota interessi calcolata in base al nuovo tasso di interesse fisso post rinegoziazione individuato secondo un criterio di equivalenza finanziaria;
  • dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza, rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”).