Conversione del Decreto Cura Italia: novità nel caso di maggior recupero del disavanzo
Fra le diverse modifiche ed integrazioni operate dal Legislatore in fase di conversione del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), avvenuta con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, segnaliamo il nuovo comma 4 bis dell’art. 111, rubricato Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario.
La disposizione riguarda il recupero del disavanzo di amministrazione avviato e programmato nei successivi esercizi, da parte degli enti di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: di conseguenza, nonostante la rubrica dell’art. 111 contenga il riferimento alle Regioni, interessa anche gli enti locali (e, quindi, i Comuni in primis).
Nello specifico, il citato comma 4 bis dispone che il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio finanziario per un importo superiore rispetto a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi: ciò accade nel caso in cui si determina un anticipo delle attività previste nel piano di rientro finalizzato al recupero di detto disavanzo, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro.
In altri termini, nell’evenienza in cui l’ente proceda ad un ripiano del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate costanti), viene permesso all’ente “virtuoso” di recuperare tale effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo, lasciandolo libero di non applicarlo al bilancio.