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Novità per il calcolo del FCDE dalla conversione del Decreto Cura Italia

L’art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), introdotto dal Senato, stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione nell’anno in corso saranno modesti, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di sterilizzare gli effetti di quest’anno ed evitare un altrimenti prevedibile maggior FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio.