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Il principio di rotazione non opera nel caso di procedura aperta

Il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), non può trovare applicazione nel caso in cui la stazione appaltante opti per una procedura aperta a tutti gli interessati per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto: è il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 25 aprile 2020, n. 2654, confermando che, in tale ipotesi, anche il gestore uscente può legittimamente partecipare alla gara.

Si tratta di un principio già espresso in precedenza sia dal medesimo Consiglio di Stato (sez. V, sent. 5 novembre 2019, n. 7539) sia dalla giurisprudenza di primo grado (ad esempio, TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 8 aprile 2020, n. 132) ed anticipato dall’ANAC nelle Linee guida n. 4 (delib. 1° marzo 2018, n. 206): ed infatti, l’Autorità, dopo aver evidenziato che il fondamento del principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), aveva precisato che “detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”.

La rotazione, pertanto, deve essere intesa non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione dell’affidatario bensì, soltanto, di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è imperniato l’intero sistema degli appalti