L’art. 66 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), in corso di conversione, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19; in particolare:
– il comma 1 del citato articolo stabilisce che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro»;
– il successivo comma 2 prevede che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate».
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 27 aprile, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, le erogazioni liberali in denaro di cui al citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, quali carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, con la conseguenza che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.