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Cessazione dall’incarico per il revisore con assenza prolungata per malattia

L’assenza prolungata del revisore per malattia determina la cessazione dall’incarico e legittima l’ente alla nomina di un nuovo revisore: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza Locale, con parere del 22 aprile 2020, consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98261.

Secondo gli esperti del Ministero, infatti, tenuto conto che il TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) non prevede la figura del revisore supplente e che la funzione del revisore è fondamentale, viste le importanti funzioni assegnate a detta figura, nel caso di assenza prolungata del revisore trova applicazione l’art. 235 comma 3 lett. c) del citato TUEL secondo cui, il revisore cessa dall’incarico  per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”.

Conseguentemente, l’ente dovrà procedere ad una nuova nomina, in modo da scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente.