Fra le garanzie da considerare per il calcolo del limite di indebitamento dell’ente (il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, secondo quanto previsto dall’art. 204 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) deve essere considerata anche la lettera di patronage rilasciata dall’ente locale a favore di una società partecipata: è quanto ribadito la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Piemonte, nella delib. n. 36 del 14 aprile 2020.
Tale tipologia di lettera, infatti, recante specifici impegni a mantenere la società partecipata in condizioni di solvibilità, costituisce un rapporto di garanzia atipica, tra l’ente locale patronnant ed il creditore garantito, assimilabile all’obbligazione del fideiussore, con ciò esponendo l’ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza (o di insufficiente riparto in sede di liquidazione finale) della società debitrice partecipata.
Sul punto, già in precedenza la Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 30/2015, richiamando la sent. n. 3947/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aveva evidenziato che il termine “garanzie” utilizzato dal Legislatore nell’art. 204 del TUEL ricomprende tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria e, pertanto, non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati espressamente ex art. 207 TUEL) ma anche “ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia, lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”.
Resta, comunque, valida l’eccezione prevista dal citato art. 204: non si tiene conto della lettera di patronage rilasciata se l’ente accantona l’intero importo del debito garantito; ciò in quanto, per effetto dell’accantonamento, si consegue, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza, un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.