Buoni spesa solidarietà alimentare: possono richiederli anche le persone bisognose non residenti nel Comune
Deve considerarsi illegittima la clausola contenuta nell’avviso pubblico comunale che riserva ai soli cittadini residenti l’accesso ai buoni spesa per solidarietà alimentare previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e non anche alle persone non residenti ma comunque presenti nel territorio comunale e in stato di bisogno: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, con il Decreto Presidenziale n. 79 del 22 aprile 2020.
Ed infatti, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), nelle Linee Guida in materia di solidarietà alimentare in esecuzione della citata Ordinanza n. 658/2020, ha affermato che “..qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati, … questo requisito” avrebbe “…l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale”.
Di conseguenza, è da ritenersi prima facie non legittimo l’avviso pubblico relativo ai buoni in parola nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei in stato di bisogno solo ai residenti nel Comune.