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Trattamento fiscale dell’indennizzo risparmiatori: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le somme corrisposte dal fondo indennizzo risparmiatori non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR (DPR n. 917/1986), in quanto finalizzati a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalle banche: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 112 del 21 aprile 2020.

Siamo dinanzi, in sostanza, a somme erogate quale misura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, non essendo parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.

Come è noto, il FIR, istituito con Decreto MEF 10 maggio 2019 e previsto dall’art. 1, commi da 493 a 507, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Con il successivo comma 496 è stabilito che la misura dell’indennizzo per gli azionisti è pari al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun risparmiatore; mentre il comma 497 prevede che per gli obbligazionisti subordinati la stessa sia commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, sempre entro il limite massimo di euro 100.000.

Con il comma 499 del medesimo articolo 1 viene, altresì, stabilito che l’indennizzo “è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche (…) nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”.

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è in linea l’orientamento già espresso in passato con la risoluzione 12 gennaio 2017, n. 3/E, in cui erano stati forniti chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle somme erogate a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito (c.d. bail-in) ed era stato chiarito che, sotto l’aspetto fiscale, “le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″ (TUIR).