Non opera il principio di rotazione se la partecipazione è aperta a tutti
Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui nella procedura di gara non è stata prevista una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti: è il principio ribadito dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 8 aprile 2020, n. 132, confermando un orientamento già indicato dal Consiglio di Stato nei mesi scorsi (sez. V, sent. 5 novembre 2019, n. 7539).
Come è noto, l’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, quale necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata e ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione. Il principio in parola, infatti, persegue gli scopi di massima apertura al mercato e di tutela della par condicio tra i concorrenti, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio.
Occorre, però, rilevare che il principio di rotazione deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo a quest’ultimo, né può implicare automaticamente l’esclusione di chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione pubblica, ma significa piuttosto non favorirlo (TAR Veneto, sez. I, sent. 23 settembre 2019, n. 1021).
Conseguentemente, secondo i giudici abruzzesi, nel caso concreto oggetto del giudizio non vi era spazio per l’applicazione del principio di rotazione, posto che l’Amministrazione non aveva effettuato alcuna selezione degli operatori da invitare o posto alcun limite numerico o filtri selettivi di accesso alla procedura di gara alla quale avevano partecipato tutti e soli gli operatori economici che si erano liberamente determinati in tal senso sulla base delle proprie scelte e logiche di convenienza commerciali, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e di par condicio.