A carico del Comune il rinnovo della CQC del dipendente comunale che guida lo scuolabus

Il costo del corso di formazione necessario per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) del dipendente comunale che guida lo scuolabus è a carico del Comune: è il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Toscana, nella delib. n. 31/2020, depositata lo scorso 3 aprile.

La decisione dei giudici fiorentini è particolarmente interessante perché individua distinte ipotesi, con soluzioni differenti e, merita, perciò, di essere brevemente analizzata.

Come è noto, il Decreto Legislativo n. 286/2005 dispone, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, l’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l’obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (art. 14).

Il medesimo decreto, inoltre, ha previsto che la “carta di qualificazione del conducente” sostituisce il “certificato di abilitazione professionale” (CAP) di tipo KC e KD previsto dall’art. 311 del DPR 495/1992 (art. 18, comma 2) e che venga rilasciata a seguito di frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione iniziale e superamento di un esame di idoneità (art. 19).

I titolari della “carta” sono tenuti al relativo rinnovo ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un ulteriore corso di formazione di 35 ore in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di carburante e dopo aver superato un esame finale (art. 20).

La normativa citata, quindi, pone un obbligo di formazione, sia iniziale che ricorrente (ogni 5 anni), per i soggetti che svolgono un servizio che necessita della massima tutela, proprio a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità dei cittadini.

Tanto premesso, secondo i giudici, bisogna distinguere diverse ipotesi.

La prima riguarda il costo per il rilascio iniziale del CQC nel caso in cui il dipendente partecipa alla selezione per la mansione di autista dello scuolabus: poiché tale documento deve essere posseduto dal soggetto quale titolo necessario per il concorso, il relativo conseguimento risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova; conseguentemente, in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC deve gravare sul lavoratore stesso.

La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso in cui il Comune, nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifica il profilo professionale del lavoratore, precedentemente utilizzato per altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus: in tal caso, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale che, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche organizzative ritenute necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto territoriale. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013).

La terza ipotesi è il rinnovo periodico, sia nel caso di dipendente assunto ab origine come autista dello scuolabus sia di dipendete successivamente adibito a tale mansione: ebbene, secondo i giudici, dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale.

Il rinnovo della CQC è funzionale, pertanto, allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.

L’onere del rinnovo quinquennale della CQC dell’autista scuolabus deve gravare, pertanto, sul bilancio dell’ente locale sia nel caso in cui il dipendente sia stato assunto ab initio per lo svolgimento di detta attività, sia nel caso di successivo cambio di mansioni; conseguentemente, qualora il dipendente avesse anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall’ente datore di lavoro.

Tali conclusioni sono avvalorate da una considerazione ulteriore che attiene alla natura delle spese necessarie ad ottenere il rinnovo della CQC: si tratta di spese di formazione che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore di lavoro.

Tale costo non configura, comunque, un onere aggiuntivo per l’ente locale essendo, quest’ultimo, già obbligato dalle previsioni del CCNL di comparto (art. 49-ter CCNL 21 maggio 2018, confermativo di analoga previsione contenuta nel precedente art. 23 CCNL Regioni-Enti locali 1° aprile 1999) a stanziare in bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di finanza pubblica, una quota annuale non inferiore all’1% del monte salari del personale, da destinare al finanziamento delle attività di formazione del personale.

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