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Buoni spesa per solidarietà alimentare e CIG: i chiarimenti dell’ANAC

Con la delibera n. 313 del 9 aprile 2020 l’ANAC è intervenuta sulla questione della necessità o meno del CIG per i buoni spesa che i Comuni possono distribuire per esigenze di solidarietà alimentare, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo u.s.

In sintesi, i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari consentiti in base alla citata Ordinanza sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito che «Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi». Sulla base delle motivazioni esposte, le erogazioni in argomento non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.

Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi.

Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo 18/4/2016 n. 50, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità. La determina n. 556/2011 precisa, infatti, che deve ritenersi distinta dall’ipotesi di cui al punto precedente «l’appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie. A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali». Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.

L’ANAC ha anche evidenziato che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente.

In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’ANAC ritiene opportuno l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato.