Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le novità del Decreto Liquidità

Il recente Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e pubblicato sulla G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020) ha introdotto alcune semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’art. 26 ha sostituito il comma 1 bis dell’art. 17 del DL n. 124/2019 (convertito dalla Legge n. 157/2019), il cui nuovo testo dispone che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  2. b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

La previgente versione del suddetto comma 1 bis, invece, prevedeva che nel caso in cui gli importi dovuti non avessero superato il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

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