Mancato invio certificazione costi servizi a domanda individuale: sanzione solo per gli enti strutturalmente deficitari

La sanzione prevista dall’art. 243 comma 5 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per il mancato invio della certificazione relativi ai costi dei servizi a domanda individuale (pari all’1% delle entrate correnti risultanti rendiconto di gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura) vale solo per le Province ed i Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. I ter, nella sent. 4 marzo 2020, n. 2843.
I giudici hanno evidenziato sia il chiaro tenore letterale della norma, che espressamente richiama solo gli enti che si ritrovano nelle suddette condizioni e non consente una equiparazione fra tutti gli enti locali indistintamente, sia lo scopo perseguito dal Legislatore, ossia non sanzionare il mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione e il controllo della certificazione ma unicamente il mancato rispetto – da parte degli enti strutturalmente deficitari – dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l’omessa dimostrazione di tale rispetto (ovvero l’omesso invio della prescritta certificazione).

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