Alcuni emendamenti al Decreto Cura Italia in fase di conversione

Nei prossimi giorni sarà convertito il Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) e sono stati presentati, come da prassi, emendamenti da sottoporre al Parlamento in sede di conversione del decreto in legge.

Ne indichiamo alcuni di particolare interesse, evidenziando che, ovviamente, si tratta solo di proposte emendative e sarà necessario attendere la conversione del decreto per verificare quali saranno effettivamente approvati:

  • estensione fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica in corso della possibilità di utilizzare la modalità di lavoro agile per i lavoratori disabili gravi (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992) o immunodepressi e per i lavoratori che hanno in famiglia persone con disabilità grave o immunodepresse (tale possibilità è oggi prevista fino al 30 aprile);
  • possibile utilizzo, da parte dei Comuni, del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per finalità di assistenza emergenziale;
  • approvazione del bilancio di previsione entro il 31 luglio (ricordiamo che, ad oggi, il termine previsto è il 31 maggio);
  • approvazione del rendiconto entro il 30 giugno (ricordiamo che, ad oggi, il termine previsto è il 31 maggio);
  • possibilità, per l’esercizio finanziario 2020, in deroga all’art. 51 del D. Lgs. 118/2011, che le variazioni al bilancio di previsione siano adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
  • a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021-2023, possibilità di calcolare il FCDE delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
  • utilizzo dell’avanzo libero, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80%, se l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione abbia rilasciato la prevista relazione;
  • il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

 

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