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Enti in riequilibrio: nuovi termini per gli adempimenti previsti dal Decreto Cura Italia

Anche gli enti in riequilibrio sono stati oggetto di specifiche disposizioni da parte del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18).

Per quanto attiene il termine dei 90 giorni (indicato dall’art. 243 bis comma 5 del TUEL), decorrente dalla data di esecutività della delibera di ricorso al piano, entro cui deliberare il piano di riequilibrio, è stato previsto il rinvio al 30 giugno. Quindi, per gli Enti che hanno già deliberato il ricorso il piano o che lo faranno nei prossimi giorni e per i quali il termine dei 90 giorni dovesse scadere prima del 30 giugno, sarà possibile deliberare il piano entro il 30 giugno; ad esempio, se il Comune ha deliberato il ricorso al piano in data 2 marzo 2020 con immediata esecutività, il termine entro cui deliberare il piano non sarà quello dei 90 giorni effettivi, ossia il 30 maggio 2020, ma sarà possibile la delibera entro il 30 giugno.

Rinvio al 30 giugno 2020 anche dei termini di cui all’art. 243 quater comma 1, ossia:
• quello di trasmissione della delibera del piano (che, secondo il TUEL, deve avvenire entro 10 giorni) alla Commissione presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento Finanza Locale e alla Corte dei Conti competente;
• quello dei 60 giorni entro cui la medesima Commissione svolge l’istruttoria e trasmette alla Corte le relative conclusioni.
Anche in questo caso, per le medesime ragioni già indicate, il rinvio vale solo per gli Enti che hanno deliberato il piano (o sono in procinto di farlo) e per i quali il termine dei 10 giorni per la trasmissione dovesse intervenire prima del 30 giugno.
Discorso simile per il termine dei 60 giorni (comunque ordinatorio e non perentorio) previsto per l’istruttoria della Commissione: se tale termine dovesse scadere prima del 30 giugno, comunque ci sarà tempo utile fino a detta data.
Parimenti, e coerentemente, è stato rinviato al 30 giugno anche il termine di 30 giorni (previsto dall’art. 243 quater comma 2 del TUEL) entro cui l’Ente deve fornire il riscontro ai rilievi e alle richieste istruttorie da parte della Commissione. Tale rinvio, quindi, opererà per tutte le istruttorie in corso e per quelle prossime avviate entro il 31 maggio; per quelle successive a tale data, invece, rimarranno in essere i 30 giorni ordinariamente previsti, scadenti dopo il 30 giugno.
Infine, il rinvio al 30 giugno vale anche per i termini previsti dall’art. 243 quater comma 5 del TUEL, ossia:
 per l’impugnazione della delibera di diniego del piano (il cui relativo termine ordinario è di 30 giorni);
 per la sospensione delle procedure esecutive intraprese per l’Ente che ha ricevuto il diniego da parte del piano (anche in questo caso, il termine ordinario è di 30 giorni, ossia il medesimo termine per l’impugnazione).